opponibilitā ai terzi degli atti societari


 

Cass. 23.3.2001, n. 4180

 

Alle societā a responsabilitā limitata il coordinato disposto degli artt. 2436 e 2494, c.c., prescrive, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle societā per azioni e a responsabilitā limitata "del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata".

 

L'art. 2457 ter, c. 1 e 2, c.c., disciplina il regime di opponibilitā ai terzi degli atti per i quali č prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la opponibilitā verso i terzi della modificazione statutaria č iuris et de iure, prima di quel termine l'atto č inopponibile solo se il terzo dimostri di non averne avuto conoscenza, restando nella ipotesi estrema della mancata pubblicazione e comunque per il tempo che l'ha preceduta l'inopponibilitā, sino a quando la societā non dimostri la conoscenza del terzo.